Ecco i dieci punti senza i quali una nuova legge sulla trasparenza non può per noi definirsi un Freedom of Information Act.
1. Il diritto di accesso è previsto per chiunque, senza obbligo di motivazione (eliminando le restrizioni previste dalla Legge n. 241/1990)
2. Possono essere oggetto dell’accesso tutti i documenti, gli atti, le informazioni e i dati formati, detenuti o comunque in possesso di un soggetto pubblico
3. Si applica non solo alle Amministrazioni ma anche alle società partecipate e ai gestori di servizi pubblici
4. Le risposte delle Amministrazioni devono essere rapide (max 30 gg)
5. Le eccezioni all’accesso sono chiare e tassative
6. L’accesso a documenti informatici è gratuito (non sono dovuti nemmeno costi di riproduzione)
7. Nel caso di atti e documenti analogici, può essere richiesto solo il costo effettivo di riproduzione e di
eventuale spedizione
8. Quando un’informazione è stata oggetto di almeno tre distinte richieste di accesso, l’amministrazione
deve pubblicare l’informazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”
9. In caso di accesso negato, i rimedi giudiziari e stragiudiziali sono veloci e non onerosi per il richiedente
10. Prevede sanzioni in caso di accesso illegittimamente negato